Rigetto domanda di risarcimento fondata su prodotti difettosi

Tutela risarcitoria sul danno da prodotti difettosi

Responsabilità del produttore di moduli fotovoltaoco per danni da prodotti difettosi

15.03.2016

gianpaolo di pietto fld law

Giampaolo Di Pietto
g.dipietto@fld-law.com

Una società commerciale evocava in giudizio un produttore di moduli fotovoltaici, risultati difettosi all’esito dell’espletata Consulenza Tecnica Preventiva, richiedendo il risarcimento del danno conseguente al calo di rendimento del proprio impianto fotovoltaico e alle spese sostenute per accertare tale malfunzionamento, indentificando la causa petendi della propria domanda nella normativa sulla responsabilità del produttore per danni da prodotti difettosi.

Il Tribunale di Torino, con l’Ordinanza di rigetto delle predettedomande, ha delineato con chiarezza sia l’ambito soggettivo che l’oggetto della tutela risarcitoria disciplinata dalla normativa sul danno da prodotti difettosi, originariamente contenuta nel D.P.R. 224/1998 e oggi trasfusa negli artt. da 114 a 126 del Codice del Consumo.

In relazione al primo profilo il Tribunale, richiamando un precedente della Suprema Corte (Cass. Civ. 29.05.2013, n. 13458), ha chiarito che legittimati a far valere tale tipologia di pretesa risarcitoria risultano tutti i soggetti che si sono trovati esposti, anche in maniera occasionale, al rischio derivante da prodotto difettoso, riferendosi la tutela accordata all’ “utilizzatore” in senso lato, e non esclusivamente al consumatore o all’utilizzatore non professionale.

In merito alla seconda questione il Tribunale ha osservato che il danno risarcibile ex art. 123 del Codice del Consumo è limitato esclusivamente al danno alla persona dell’utilizzatore o alle cose, diverse dal prodotto difettoso, normalmente destinate all’uso o consumo privato e come tali utilizzate dal danneggiato, escludendo, quindi, che possa essere risarcito il danno alle cose destinate ad un uso professionale e utilizzate in tal senso (Cass. Civ. 22.08.2013, n. 19414).

Da tale premessa è conseguito il rigetto della domanda formulata dalla ricorrente poiché aveva ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno alla cosa in sé e non ad altre cose diverse di proprietà dell’utilizzatore, nonché il calo di rendimento dell’impianto fotovoltaico che, integrando un danno da lucro cessante, esula dal perimetro di tutela della normativa invocata.

Riportiamo qui il decreto di rigetto del Tribunale di Torino.

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