10.02.2021
Il superbonus è stato introdotto dal Decreto Rilancio (DL 34/2020, Legge 17 luglio 2020, n. 77) e consente una detrazione in dichiarazione dei redditi del 110% sulle spese sostenute per i seguenti interventi (art. 19 del citato Decreto Legge):
Con la risposta all’interpello n. 91 dell’8 febbraio 2021, che, nello specifico, riguardava un intervento per ridurre il rischio sismico, l’Agenzia delle Entrate ha confermato quanto già chiarito nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 504433 del 28 luglio 2020: il superbonus 110% è fruibile anche dai residenti all’estero iscritti all’AIRE (anagrafe degli italiani residenti all’estero) per gli interventi previsti dall’art. 19 DL n. 34 su abitazioni singole o in condominio di loro proprietà
La detrazione si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. Così, ad esempio per una spesa di € 20’000 si può detrarre € 22’000 pari a € 4’400 annui da recuperare nelle cinque dichiarazioni di reddito successive alla fine dei lavori.
I residenti all’estero che fruiscono di canone di locazione sugli immobili detenuti in Italia avranno quindi la possibilità di operare la detrazione sul reddito dei canoni incamerati e dichiarati in dichiarazione dei redditi.
Per coloro che invece non avessero redditi in Italia l’art. 121 del DL 34 prevede, in alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi, la possibilità di optare per la cessione del credito e sconto in fattura.
Tale alternativa presuppone ovviamente che l’impresa che ha eseguito i lavori sia d’accordo ad effettuare lo sconto e abbia la possibilità di recuperare l’importo scontato sotto forma di credito d’imposta.
L’altra alternativa è quella di cedere a terzi (banche, finanziarie o altri) il credito d’imposta. Sia l’impresa e/o fornitore che gli altri soggetti che ricevono la detrazione possono cederla a loro volta ad altri soggetti sempre sotto forma di credito d’imposta nei confronti dello Stato.