15.03.2016
Introduzione
Tra le prime domande rivolta dall’avvocato al cliente che si vuole separare c’è sempre ed immancabilmente: “Lei quanto guadagna?”
Il denaro non é solo il motore dell’economia, ma spesso anche la spada della giustizia.
I genitori hanno sempre l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito.
Quando una storia finisce, questo non può ripercuotersi sui figli a cui deve essere garantito uno stesso, o quanto meno simile, stile di vita e serenità nonostante la separazione dei genitori.
Proprio a garanzia di tale diritto, vi è l’assegno di mantenimento che il genitore non collocatario (ossia quello che non vive con il figlio) deve versare mensilmente all’altro genitore, per contribuire al sostentamento del proprio figlio.
Ma la nuova frontiera è rappresentata dal c.d. assegno perequativo, concetto elaborato prima dalla Corte d’Appello di Milano e poi fatto proprio dalla sezione famiglia dello stesso Tribunale.
L’assegno perequativo è dato al coniuge, non collocatario (che di regola dovrebbe lui contribuire con una somma di denaro) che ha un reddito nettamente inferiore rispetto all’altro, in modo tale da poter garantire al proprio figlio, durante il tempo in cui questo sta con lui (week-end, vacanze, giorni infrasettimanali concordati), un pressoché uguale stile di vita con entrambi i genitori.
Si può usufruire di questo contributo quando il dislivello tra il reddito dei coniugi è notevolmente elevato, e non permette quindi al genitore “svantaggiato” di garantire al figlio un tenore di vita, il più possibile simile a quello precedente.
Tutto ciò è chiaramente, e giustamente, pensato per evitare ulteriori traumi ai figli, uniche vittime in queste circostanze.
Ma facciamo un esempio: nel caso in cui il figlio decida autonomamente di voler vivere con il padre, con un reddito notevolmente superiore rispetto a quello della madre, quest’ultimo dovrà versare un assegno mensile per i periodi determinati in cui il figlio starà con l’altro coniuge che potrebbe anche trovarsi nelle condizioni di non poter garantire al figlio una casa.
Perché prendere a riferimento un caso così specifico? Per evidenziare come l’assegno perequativo debba essere garantito anche se il genitore che deve erogarlo è quello collocatario, che vive quindi per la maggior parte del tempo con il figlio.
Gli interessi dei figli prima di tutto, specie in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo.
Qualche riferimento normativo
È utile, senza dilungarsi troppo, richiamare alcuni articoli del codice civile, che comprovano la validità di quanto sopra detto.
Ebbene sì, tutto ciò è davvero possibile ed è un diritto!
L’art. 337 ter, 4° c, c.c. afferma che: “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli, in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità”.
A Questo punto c’è da chiedersi quali sono i criteri da adoperare per applicare tale principio.
Vediamoli:
Considerando tutti questi aspetti è possibile tracciare un chiaro esempio di assegno perequativo, dovuto dal coniuge più abbiente.
Un figlio, di qualsiasi età esso sia, ha delle specifiche esigenze in base al momento che sta vivendo: si passa dai pannolini agli zaini, dai libri al pc.
Dopo la separazione, per la stabilità del figlio e nel suo interesse, è opportuno mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva quando viveva con mamma e papà e questo considerando anche i tempi che il figlio deve trascorrere con ciascuno genitore, evitandogli traumi eccessivi.
Elemento chiave da valutare è la disponibilità economica dei coniugi: in certi casi, non poi così rari, è solo uno dei due genitori che lavora o comunque, pur lavorando entrambi, la differenza degli stipendi è abissale.
La cura di un figlio richiede tempo, soldi ed una casa adeguata, non gli si può strappare via tutto ciò che aveva.
Per conclamare ulteriormente l’interesse primario del figlio, si fa riferimento al decreto del 03.11.14 della IX Sezione Civile del Tribunale di Milano, Dott. Buffone: la sperequazione evidente tra i redditi dei genitori non può in alcun modo portare alla lesione del diritto del figlio alla bigenitorialità.
Sarebbe lesivo di tale diritto, regolare i rapporti economici in maniera tale per cui il figlio possa avere tutti i benefits da un genitore (internet, giochi, vacanze, vestiti) e dall’altro non possa avere neanche garanzie minime (una casa fissa), identificando in tal modo, il benessere solo con uno dei due genitori.
Si badi bene, nulla potrà essere celato o non detto, in quanto il giudice, su richiesta di parte, può ordinare ai sensi dell’art. 210 c.p.c., l’esibizione di tutta la documentazione relativa al reddito, con possibilità di addure ed acquisire prove documentali su eventuali lavori in nero, di comprovata evidenza.
Il Giudice si è pronunciato
Per rimarcare la veridicità di quanto sopra detto, rendendo quindi tutto più concreto, si fa riferimento a due recenti pronunce del Tribunale di Milano.
La prima, già citata, è decisamente significativa ed è stato un grande risultato ottenuto dal nostro studio legale: un decreto del Tribunale di Milano, sezione IX Civile in data 03.11.14, in cui il Giudice Dott. Buffone, si è espresso in modo molto chiaro e innovativo in merito all’assegno perequativo.
Nel caso specifico, si tratta di una modifica delle condizioni di divorzio: il figlio minorenne decide di voler andare a vivere con il padre, lasciando così la casa coniugale in cui viveva con la madre. Il padre, prima della decisione del figlio di andare a vivere con lui, in qualità di genitore non collocatario e con un reddito nettamente superiore a quello della madre, versava un assegno di mantenimento per il figlio.
A seguito della decisione del figlio, il padre richiede di non dover più versare l’assegno di mantenimento, essendo diventato lui il genitore collocatario; inoltre la madre deve lasciare la casa coniugale non sussistendo più la condizione di convivenza con il figlio.
La strategia di FLD , con il suo partner fondatore Avvocato Gianpaolo Di Pietto che assiste la madre, risulta vincente, documentando in maniera precisa la sperequazione esistente tra le due situazioni economiche dei coniugi, richiedendo al padre il versamento di un assegno perequativo ad uso locativo, non avendo in questo caso la madre, un’abitazione fissa.
Il Giudice ha voluto evidenziare ciò che potrebbe non risultare così scontato agli occhi della giurisprudenza: un squilibrio economico così grande da non permettere addirittura ad uno dei due coniugi di poter garantire al figlio un’abitazione stabile a causa di un reddito talmente esiguo da ricevere contributi da parte del Comune per attività scolastiche e spese sanitarie, determina la necessità di un assegno perequativo da versare al genitore meno abbiente anche se non collocatario, per garantire al figlio uno stesso tenore di vita per il tempo trascorso insieme a quest’ultimo.
Il rischio a cui si andrebbe incontro è quindi quello che “il bambino, tendenzialmente, sarebbe meno incoraggiato a frequentare il genitore debole e certamente identificherebbe il suo maggiore benessere allorché si trova con il genitore economicamente più forte.”
In questo caso poi il Tribunale ordinava anche alla Guardia di Finanza di eseguire indagini patrimoniali sul marito perché le spese mensili addotte da quest’ultimo per giustificare l’impossibilità di corrispondere un assegno, erano 4 volte superiori al reddito dichiarato!!
Successiva a questa pronuncia, ve ne è un’altra dello stesso Tribunale di Milano sezione IX Civile della Dott.ssa A. Manfredini in data 11.05.15.
In questo caso siamo in presenza di una separazione giudiziale con figlio minorenne: anche qui la sproporzione economica tra i due coniugi è considerevole poiché lei è disoccupata e lui ha un reddito annuo di circa 40.000 euro; la madre, ad un certo punto, decide di lasciare la casa coniugale e la figlia va quindi a vivere con il padre in una situazione di maggior confort.
La vicenda è quindi simile a quella precedente e difatti nell’ordinanza della Dott.ssa Manfredini si dispone il pagamento da parte del padre, di un assegno perequativo mensile, quale contributo di mantenimento del figlio quando è con la madre.
Si badi bene: il presupposto per l’assegno perequativo non è solo la garanzia di una casa.
Nel caso di specie infatti la madre vive con il compagno in una modesta abitazione in affitto, non sicuramente paragonabile a tutti i benefits di cui il figlio può godere a casa del padre, ma certamente non è senza fissa dimora.
Le primarie esigenze della prole possono essere di svariati tipi, non riguardano solo gli aspetti abitati, e vanno mantenute in toto specie con riferimento al tenore di vita precedente alla separazione.
Conclusioni
A questo punto, avendo chiarito il significato intrinseco dell’assegno perequativo e la sua grande originalità, se vi riconoscete in una delle condizioni descritte, non vi resta che rivolgervi a chi potrà far valere questo vostro diritto.
Ricapitolando, gli elementi di primaria importanza sono:
Una volta verificati questi punti, potrete ricorrere in giudizio per ottenere quanto vi spetta, o meglio, quanto spetta ai vostri figli.
FLD è stato pioniere nel varcare quest’ultima frontiera.